Con il quesito del 06/12/2024, n. 3127, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito alla possibilità di autorizzare il subappalto in caso di affidamento diretto, anche nell’ipotesi di mancata dichiarazione in tal senso da parte dell’affidatario. Il contesto normativo: l’art. 119 del d.lgs. 36/2023 L’art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti, prescrive che l’affidatario possa affidare in subappalto la prestazione compresa nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che, tra le altre, “all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”. La norma non distingue le tipologie di affidamento né l’importo dell’appalto, ma prescrive una regola valevole sempre: il subappalto può essere autorizzato dalla stazione appaltante solo se l’affidatario in sede di offerta aveva dichiarato la propria intenzione in tal senso. La risposta del MIT Aderente al dettato normativo la risposta del MIT, per il quale la normativa del subappalto non è differenziata in base all’importo dell’appalto, e pertanto ove l’appaltatore non si sia riservato in sede di offerta la facoltà di subappalto, lo stesso non avrà facoltà di subappaltare.