Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10256
Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato chiarisce se la domanda di iscrizione nella white list abbia valore equipollente all’iscrizione stessa, ai fini della partecipazione alle procedure di gara, e se il requisito vada provato mediante idonea allegazione.
La domanda di iscrizione non è idonea a provare il possesso del requisito
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in base alla normativa di settore, il requisito si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione, pertanto, la sola domanda di iscrizione, prima della conclusione del procedimento, non è idonea a comprovare il possesso del requisito.
La stazione appaltante verifica d’ufficio il possesso del requisito
Con riferimento poi alla comprova del requisito, si osserva che il disciplinare della gara all’esame prevedeva la dichiarazione delle certificazioni possedute, con allegazione di copia delle stesse; tuttavia, per quanto concerne l’iscrizione nella white list propriamente non è previsto il rilascio di alcuna certificazione. Piuttosto, ai sensi della normativa di settore, la sussistenza del requisito va accertata dalla stazione appaltante attraverso la consultazione dei siti istituzionali delle prefetture competenti, essendo quindi sufficiente, per il concorrente che partecipi alla gara, dichiararne il possesso.

Riferimenti normativi: il codice dei contratti pubblici e la legge sul procedimento amministrativo
Da ultimo, a sostegno della tesi illustrata, il Consiglio di Stato richiama il disposto dell’art. 99, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, il quale esclude che agli operatori economici possano “… essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”. Tale norma peraltro traspone nell’ambito dei contratti pubblici, il già consolidato principio di carattere generale di cui all’art. 18, comma 2, della L. 241/1990, in base al quale i documenti in possesso dell’amministrazione vengono acquisiti d’ufficio.