Commento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. V, 17 dicembre 2024, n. 7157
La sentenza in commento ha ad oggetto l’impugnativa del diniego su un istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per l’impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi disposto in quanto l’istanza comprendeva opere già esistenti, costituenti il presupposto del progetto presentato, prive del permesso di costruire e quindi non rispettose del requisito di legittimità urbanistica, condizioni necessarie anche in presenza di un procedimento semplificato come quello di cui trattasi.
L’insediamento di un’attività produttiva non può prescindere dal rispetto delle norme urbanistico-edilizie
Il Tribunale adìto sancisce la legittimità del provvedimento impugnato ricordando che l’insediamento e lo svolgimento di attività produttivo-artigianali, come quella all’esame, non possono prescindere dalla compatibilità urbanistico-edilizia dell’attività sul territorio, costituendo un presupposto affinché l’attività possa legittimamente insediarsi in un determinato luogo o proseguire.

Precisa inoltre il Tribunale che non si tratta tanto di valutare la sussistenza dei presupposti per il legittimo rilascio dell’autorizzazione unica per l’esercizio dell’impianto, quanto la concreta realizzazione dello stesso nel rispetto delle norme urbanistiche/edilizie degli immobili ad esso destinati. Detto altrimenti, ciò che è all’esame, prima ancora della compatibilità ambientale, è il preliminare accertamento che la destinazione d’uso dei manufatti interessati dal progetto sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
La compatibilità urbanistica è necessario presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti
Il Tribunale conferma quindi la motivazione del provvedimento impugnato laddove ha correttamente rilevato che la compatibilità urbanistica dell’impianto, benché non espressamente contemplata dalle disposizioni in materia, non può non costituire il presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente incompatibile con la conservazione dell’ambiente circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in contrasto con la normativa edilizia.