Commento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II, 3 marzo 2025, n. 4546
In questa sentenza, la prima ad affrontare l’argomento, il TAR Lazio è chiamato a pronunciarsi sull’utilizzabilità degli strumenti di intelligenza artificiale in una gara di appalto e su come la previsione degli stessi sia idonea ad essere valutata in sede di attribuzione del punteggio.
I fatti di causa
Il ricorrente impugna l’aggiudicazione di una gara per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, per quanto di interesse nella presente analisi, il ricorrente ritiene detta aggiudicazione illegittima per difetto di istruttoria, avendo la Commissione assegnato un punteggio piuttosto elevato all’offerta dell’aggiudicatario in ragione delle intelligenze di cui ha dichiarato di volersi avvalere, cioè Chat GPT-4 e Open AI; a riprova della propria tesi, il ricorrente sostiene che Chat GPT, appositamente interrogato, avrebbe fornito risposte incompatibili con l’utilizzo proposto dall’aggiudicatario.
L'”interrogazione” di Chat GPT non è sufficiente a fondare un argomento logico e giuridico
Il TAR ritiene tuttavia la censura del ricorrente non accoglibile, in quanto priva di qualunque fondamento logico e giuridico, essendo stata costruita solo sulla base di “interrogazioni” di Chat GPT, eseguite in funzione dell’argomentazione che si voleva sostenere.
Il ricorrente non coglie nel segno, fornendo una lettura parziale e distorta dell’offerta presentata dall’aggiudicatario, il quale ha invece proposto un uso dell’IA mirato e specifico, che ne prevede l’impiego solo come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.

Verso un’intelligenza più intelligente
La conclusione del TAR è quindi che non sia rinvenibile alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ausilio all’attività umana, specie tenendo conto che trattasi ormai di un utilizzo comune e diffuso.
La sentenza in commento conferma quindi la possibilità di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale a supporto di un’attività umana, con un impatto positivo anche sull’attribuzione dei punteggio in sede di valutazione dell’offerta, ma cosa accadrà quando e se quell’intelligenza artificiale andrà a sostituire l’apporto umano in certe fasi di esecuzione della gara spostando quindi la competitività degli operatori economici anche su di un piano tecnologico? Sicuramente questa è solo la prima di molte pronunce sul tema che delineeranno l’orientamento del settore in materia.